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lunedì 14 luglio 2008

La revisione dello Statuto della Catalogna

È stato quindi modificato e fatto dal governo catalano. Dal 1981 al 1998 il governo è stato moderato nazionalista capeggiato da Jody Pujol della convergenzia de union. Il governo spagnolo che ha promulgato lo statuto è a guida socialista con alleati i verdi e il partito nazionalista catalano, ma è una maggioranza strettissima.

Il partito socialista catalano è alleato con il partito socialista spagnolo, in quanto il primo non ha molte spinte catalaniste. L’opposizione invece è formata dal partito popolare di Aznar e Piquet con la convergenza de union, partito nazionalista composto da liberali e democristiani catalani. I socialisti inoltre sono anche alleati con la sinistra repubblicana.

Lo statuto l’hanno fatto i socialisti con una parte dell’opposizione, la convergenza de union, mentre la sinistra repubblicana si è opposta. Quindi Zapatero (socialista) e Mass (nazionalista) hanno promulgato lo statuto socialista con nazionalismo moderato. Viver è l’autore dello statuto.

Questo statuto è molto ambizioso e ampio, nonché troppo ideale (protezione della donna e dei minori, eutanasia, testamento biologico, spinto a livello sociale). Vi è una profonda critica poiché le comunità autonome non hanno il diritto di spingersi troppo nei diritti sociali.

COMPETENZE COMPARTITE: la Generalitat può intervenire su ciò che decide lo stato in alcune materie.

Lo statuto è molto dettagliato per quanto riguarda le competenze.

La sentenza 337/1994 sul fattore linguistico stabilisce che il sistema catalano va bene cosi.

La sentenza 74/1989 afferma che non vi è un diritto fondamentale per la libertà della lingua.

Le sentenze 82,83/ 1986 però sanciscono la doppia ufficialità della lingua.

Lo statuto della Catalogna viene riformato quindi soprattutto nel settore delle competenze.

Articolo 110: le competenze esclusive della Catalogna corrispondono alla Generalitat.

Il diritto catalano è il diritto applicabile al suo territorio. Vi è anche un diritto civile diverso.

Articolo 111: vi sono competenze condivise nelle materie che lo statuto attribuisce allo stato e alla Catalogna (corrispondono alle leggi quadro italiane). Può stabilire competenze proprie.

Articolo 113: competenze della Generalitat riferite alle norme dell’UE.

Articolo 116: agricoltura., zootecnia, sfruttamenti forestali sono competenze esclusive.

Articolo 117: acqua e opere idrauliche

Articolo 118: associazioni e fondazioni

Articolo 119: caccia e pesca

Articolo 120: casse di risparmio

Articolo 121: commercio

Articolo 131: istruzione, immigrazione, turismo, università

Articolo 143: la lingua è una materia propria della Generalitat.

Articolo 6: la lingua propria della Catalogna è il catalano. Come tale il catalano è la lingua di uso normale e di preferenza come veicolare per l’istruzione.

In questo articolo non piace il termine preferenza, non va perché è contro la libertà di scelta della lingua e pone un vincolo a questa.

Il comma 2 dell’articolo dice che vi è il dovere di sapere il catalano oltre allo spagnolo. Lo spagnolo è anche la lingua ufficiale dello stato spagnolo.

Si da quindi maggior importanza al catalano e questo non va bene perché non si rispetta ancora una volta la libertà di scelta della lingua.

Il comma 3 stabilisce che devono intraprendere azioni per far giungere il catalano come lingua ufficiale nell’unione europea.

E’ un articolo molto fantasioso in quanto l’UE tutela le lingue nazionali ma non anche quelle minoritarie, che diverrebbero troppe.

Il comma 4 afferma che ci deve essere cooperazione con gli altri territori che hanno contatti con le attività della Catalogna.

Il Preambolo dello statuto della Catalogna afferma che si è costituita nel tempo grazie all’energia di molte culture, ciò significa che la Catalogna favorisce l’integrazione per permettere ad altre persone di diventare catalane.

Dall’articolo 32 al 36 lo statuto afferma i diritti e i doveri linguistici.

Tutte le persone hanno diritto a non essere discriminate dal punto di vista linguistico.

Articolo 33: i cittadini hanno il diritto di scelta linguistica.

Questo articolo è ovviamente criticato in quanto non ci sono cittadini della Catalogna ma solo persone. I cittadini sono quelli della Spagna. La Catalogna non può dettare leggi su quello che lo stato emana sulla giustizia e l’amministrazione (extralimitation).

Il comma 5 dice che i cittadini della Catalogna hanno diritto di scrivere in catalano se si vogliono lamentare verso le istituzioni.

Articolo 35: diritti linguistici nell’ambito dell’insegnamento. Tutte le persone hanno il diritto di avere un insegnamento in catalano ai sensi stabiliti dallo statuto. Questo è stato dichiarato incostituzionale in quanto discrimina il castigliano che è la lingua ufficiale della Spagna e valorizza troppo l’ambito territoriale catalano. Gli alunni hanno il diritto di non esser divisi in gruppi linguistici. I docenti invece possono scegliere la lingua che vogliono.

L’articolo 36 è dedicato alla lingua aranese.

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