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domenica 20 luglio 2008

Il protocollo n° 11 e l'abolizione del sistema di garanzia

SISTEMA DI GARANZIA: doveva funzionare solo se lo stato non fosse riuscito a porre rimedio alle norme della convenzione. Abbiamo tre elementi che attuano tale garanzia:

  1. LA COMMISSIONE: è composta da individui. O si riteneva infondata la violazione di norme oppure si portava la questione dinanzi alla corte europea dei diritti dell’uomo; oppure la commissione non portava l’attenzione alla corte ma al comitato dei ministri (organo politico) che poteva valutare se si fosse in violazione di una norma della convenzione valutando secondo parametri politici.
  2. CORTE
  3. COMITATO DEI MINISTRI (organo politico)

Tale sistema è venuto meno con il PROTOCOLLO N° 11. Si è abolita la commissione e le sue competenze sono state trasferite alla corte ed inoltre è stata modificata la competenza del comitato dei ministri. Tale sistema è ritenuto più efficace non solo per la repressione delle ipotesi di violazione ma come sistema per una profonda conoscenza dei diritti dell’uomo (il fondamentalismo islamico ha una concezione contraria alla tutela dei diritti dell’uomo). E’quindi un sistema sussidiario chiamato ad operare solo se lo stato non sia capace di operare da solo. L’articolo 13 sancisce il diritto ad un ricorso effettivo, previo l’esaurimento dei ricorsi interni.

La commissione era composta da individui pari agli stati che facevano parte del consiglio d’Europa (uno per stato).

Gli articoli 33 e 34 trattano le condizioni di funzionamento e di ricorsi individuali. Gli stati avevano la scelta di partecipare solo all’elencazione dei diritti oppure recepire il sistema di garanzia (con la possibilità di ricorsi). Ciò fino al protocollo 9. All’altra parte contraente (gli altri stati) va verificata la ricevibilità, bisogna escludere ci siano ostacoli nell’esame del merito del ricorso. “NON ICTO OPULI INFONDATO”. Abbiamo ricorsi individuali ed interstatali. Il ricorso può esser dichiarato irricevibile anche quando la procedura è avanzata e si attende la sentenza. (c’è una violazione: ricorro al giudice nazionale, il processo dopo sei mesi non da risultati; il caso è dichiarato irricevibile perché dopo la data). Un’ulteriore ipotesi di irricevibilità (che si trova nell’articolo 33) riguarda quali soggetti possano far rinvio individuale, ossia possono farlo i soggetti che sono vittime della violazione.

La procedura si attua per fase scritta e per fase orale. A volte è necessario che la corte prenda misure provvisorie come nel diritto interno (articolo 40 carta dell’ONU) che tendono a non aggravare le condizioni di una delle parti a causa del tempo del processo. Tale misura non è obbligatoria. Ogni qualvolta il presidente della corte ha determinato il preciso rispetto da parte degli stati, ciò ha costituito una successiva norma consuetudinaria che attua ciò in concreto (caso Oshallan, non esecuzione della pena capitale).

Il ricorrente può rinunciare al ricorso. La cancellazione della causa del ruolo (elenco delle cause pendenti al giudice) ed il ruolo di udienza del giudice sono elementi importanti anche in sede internazionale.

Con il regolamento amichevole la vittima e lo stato presunto violatore si mettono d’accordo per evitare che la procedura sfoci nella sentenza. E’ un accordo fra la vittima e lo stato violatore come utilità a disposizione da parte dello stato violatore. A differenza della rinuncia esso deve soltanto esser sottoposto dalla corte e non si deve tradurre nell’iperviolabilità di un diritto che si presume sia stato leso (non vi è risarcimento in quanto esso si usa solo in una situazione economicamente valutabile). Con il vecchio regime accedeva che il procedimento si chiudeva con un parere della commissione, atto non vincolante per gli stati, si limitavano a riconoscere la competenza della commissione ad emettere tale parere.

La non decisione del comitato: Quando il numero dei membri cresce, diventa difficile raggiungere la maggioranza qualificata, non si riesce a decidere. Starace afferma invece sia possibile un’interpretazione della decisione. Ciò poteva condurre ad una non valutazione. Il comitato era dell’opinione non contraria ma diversa da quella della convenzione. Allora accadeva che non votava né a favore né contro. Nei sei mesi successivi poteva rimettere la questione per la seconda volta. Con il protocollo 11 è stata eliminata la competenza del comitato dei ministri del merito compito di verificare l’adempimento della sentenza della corte. Tuttavia vige sempre la maggioranza dei 2/3, anche se il problema della non decisione esiste ancora, risulta attenuato nel fatto che il comitato non ha termini per definire se uno stato si è o no adeguato ad una sentenza.

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