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lunedì 7 luglio 2008

La mora del debitore

La Mora del debitore è il ritardo di questo nell’adempiere la prestazione dovuta. Perché il debitore sia in mora occorre la costituzione in mora, cioè la richiesta scritta di adempiere rivolta dal creditore al debitore.

Il debitore è in mora senza necessità della formale costituzione in mora:
se il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere
si tratta di prestazioni a termine scaduto da eseguirsi al domicilio del creditore
per la obbligazioni da fatto illecito
per le obbligazioni di non fare.

La mora del debitore produce due effetti
:
1) l’aggravamento del rischio del debitore, il quale risponde della mancata prestazione anche se questa diventa impossibile per cause a lui non imputabili; a meno che non provi che la cosa sarebbe ugualmente perita anche presso il creditore
2) l’obbligazione di risarcire i danni che il creditore provi di aver subito a causa dell’inadempimento o del ritardo nell’adempimento (responsabilità contrattuale). Tra inadempimento e danno deve esserci un rapporto causale: è risarcibile solo il danno che sia conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento e che fosse prevedibile dal debitore come conseguenza dell’inadempimento.

Il danno da risarcire si compone di 2 elementi: danno emergente: perdita subita
lucro cessante: mancato guadagno.
Se la prestazione consiste nella consegna di una somma di danaro, dal momento della costituzione in mora il debitore dovrà pagare gli interessi moratori. Questi valgono come risarcimento del danno per il ritardo. Sono dovuti al tasso legale del 2,5% annuo o se erano previsti interessi compensativi a un tasso più elevato, saranno dovuti allo stesso tasso.

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