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lunedì 14 luglio 2008

Analisi breve della Costituzione spagnola

Articolo 1
1. La Spagna si costituisce come Stato sociale e democratico di Diritto che propugna come valori superiori del suo ordinamento giuridico la libertà, la giustizia, l'eguaglianza e il pluralismo politico.
2. La sovranità nazionale risiede nel popolo spagnolo da cui emanano i poteri dello Stato.
3. La forma politica dello Stato spagnolo è la monarchia parlamentare.

La sovranità appartiene al popolo. Lo stato spagnolo è una monarchia parlamentare, si ha il ritorno del re con l’avvento della democrazia.

Articolo 2
La Costituzione si basa sulla indissolubile unità della Nazione spagnola, patria comune e indivisibile di tutti gli spagnoli, e riconosce e garantisce il diritto alla autonomia delle nazionalità e regioni che la compongono e la solidarietà fra tutte le medesime

Corrisponde all’articolo 5 della costituzione italiana, e garantisce un equilibrio costituzionale, sancendo il valore di unità indissolubile e di patria comune per le autonomie locali. Riconosce che ci sono autonomie locali ma non dice quali siano.

Articolo 3
1. Il castigliano è la lingua ufficiale dello Stato. Tutti gli spagnoli hanno il dovere di conoscerla e il diritto di usarla.
2. Le ulteriori lingue spagnole saranno altresì ufficiali nell'ambito delle rispettive Comunità Autonome conformemente ai propri Statuti.
3. La ricchezza del pluralismo linguistico in Spagna è un patrimonio culturale che sarà oggetto di speciale rispetto e protezione.

Articolo 143
1. Nell'esercizio del diritto alla autonomia riconosciuto nell'articolo 2 della Costituzione, le province limitrofe dotate di comuni caratteristiche storiche, culturali ed economiche, i territori insulari e le province costituenti entità regionali storiche, potranno accedere all'autogoverno e costituirsi in Comunità Autonome in base a quanto previsto in questo Titolo e nei rispettivi Statuti.
2. L'iniziativa del procedimento diretto ad ottenere l'autonomia spetta a tutte le Deputazioni interessate o al corrispondente organo interinsulare e ai due terzi dei municipi la cui popolazione costituisca almeno la maggioranza del corpo elettorale di ogni provincia o isola. Tali requisiti dovranno essere verificati entro il termine di sei mesi dalle prime intese adottate allo scopo da alcuni degli Enti locali interessati.
3. Ove il procedimento non possa perfezionarsi, l'iniziativa non potrà ripresentarsi prima del decorso di cinque anni.

Il titolo ottavo della costituzione spagnola è quello che riguarda le autonomie locali e garantisce il diritto delle autonomie per le province storiche, in modo da accedere all’autogoverno. E’ strettamente collegato all’articolo 2.

La costituzione non indica subito quali siano le autonomie ma indica il percorso da seguire per diventare tali.

L’articolo 148 indica le materie di competenza delle comunità autonome (per un totale di 24) mentre l’articolo 149 è riferito a quelle esclusive dello stato (per un totale di 35). Questi due articoli sono i classici che stabiliscono le competenze.

Sono quindi state dettate le basi da parte dello stato con le leggi quadro, ma il centralismo non funziona bene. Il secondo comma dell’articolo 148 stabiliva che le comunità autonome potevano allargare le loro competenze dopo 5 anni dall’entrata in vigore della costituzione, ma è passato molto più tempo.

L’articolo 151 stabilisce poi che non sarà necessario far trascorrere i termini stabiliti dall’articolo 148 se tutti sono d’accordo, non c’è bisogno di aspettare. Le autonomie principali si sono formate tramite procedimento ex articolo 143, ma la Catalogna ha seguito l’articolo 151.

Prima disposizione transitoria
Nei territori dotati di un regime provvisorio di autonomia, gli organi collegiali superiori, tramite intese prese a maggioranza assoluta dei loro componenti potranno sostituire l'iniziativa che il comma 2 dell'articolo 143 attribuisce alle Deputazioni provinciali o agli organi interinsulari corrispondenti.

Seconda disposizione transitoria
I territori che in passato abbiano approvato con plebiscito progetti di Statuti di Autonomia e al momento della promulgazione di questa Costituzione siano dotati di regimi provvisori di autonomia potranno procedere immediatamente nelle forme di cui al comma 2 dell'articolo 148, qualora così decidano a maggioranza assoluta i loro organi collegiali superiori, comunicandolo al Governo. Il progetto di Statuto sarà elaborato conformemente a quanto stabilito nell'articolo 151, numero 2, su convocazione dell'organo collegiale di autonomia provvisoria.

Terza disposizione transitoria
L'iniziativa del processo di autonomia da parte degli Enti locali o dei loro componenti di cui all'articolo 143, comma 2, s'intende differita a tutti gli effetti fino allo svolgimento delle prime elezioni locali a partire dalla entrata in vigore della Costituzione.

A prescindere dal processo utilizzato tutte sono arrivate allo stesso risultato.

(Legge Loapa sull’organizzazione autonoma).

1981: Eduardo Garcia de Teric afferma che è meglio che le autonomie non esagerino. Tutte le comunità autonome devono avere uno statuto e caratteristiche comuni. Alcuni articoli quindi furono dichiarati incostituzionali ma gli statuti erano già stati scritti, e quindi non si attuò nessuna modifica.

1992: patto fra i popolari ed i socialisti (Aznar e Gonzales) che aumenta le competenze delle autonomie (pacto de autonomia).

Dopo vi è un periodo di calma apparente dal 1996 al 2004 (governo Aznar) che vuole stringere l’autonomia delle regioni per allargare quella dello stato. In questo periodo si esegue un progetto di riforma dello statuto dei Paesi Baschi e della Catalogna.

Il nuovo statuto catalano è stato approvato in maggio 2006, ma è già stato fatto ricorso per la sua costituzionalità, quello basco invece non è stato approvato.

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