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lunedì 7 luglio 2008

La responsabilità oggettiva nel diritto civile

Il fatto illecito è per definizione un fatto doloso o colposo. Ci sono però numerose eccezioni, per le quali si risponde di un fatto produttivo di danno anche se lo si è commesso senza dolo e senza colpa, classificate come ipotesi di responsabilità oggettiva. Questa si basa sulla sola esistenza, fra il fatto e l’evento dannoso, di un rapporto di casualità. Ci si libera da responsabilità con la prova della mancanza di rapporto di casualità. I più importanti casi di responsabilità oggettiva sono :
Esercizio di attività pericolose : chi cagiona danno ad altri nell’esercizio di attività pericolose è tenuto al risarcimento se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. E’ liberato anche se restano ignote le cause del danno e prova di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire gli eventuali eventi dannosi. Chi ha cagionato il danno ne risponde indipendentemente da ogni sua colpa.

Animali o cose in custodia : Il proprietario di un animale o chi ha cose in custodia risponde del danno cagionato dall’animale o dalla cosa, salvo che provi il caso fortuito. Se le cause del danno restano ignote il soggetto risponde del danno.

Rovina di edificio : se un edificio o altra costruzione crolla, provocando danni a persone o cose, il proprietario ne risponde a meno che provi che il crollo non è dovuto a difetto di manutenzione o vizio di costruzione.

Circolazione di veicoli : il conducente è responsabile del danno provocato dalla circolazione del veicolo, anche se non è in colpa. Egli si libera da responsabilità solo con la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.(tutto ciò che era umanamente possibile). Risponde del danno anche se questo deriva da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del veicolo. Per il caso di scontro tra veicoli vale una presunzione: si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a cagionare il danno. A ciascuno dei conducenti incombe l’onere di provare che la responsabilità è tutta dell’altro o dell’altro in misura superiore alla metà.
Con la responsabilità oggettiva del conducente che non sia proprietario del veicolo, concorre la responsabilità indiretta del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Conducente e proprietario rispondono in solido tra loro : il danneggiato potrà esigere l’intero risarcimento dall’uno o dall’altro a sua scelta.

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