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sabato 5 luglio 2008

La corte di Giustizia comunitaria

La Corte di giustizia assicura rispetto di diritto in interpretazione e applicazione di Trattato. Ne fanno parte attualmente 15 giudici e 9 avvocati generali: deliberazioni devono essere prese con partecipazione di numero dispari di componenti (eventualmente più giovane si astiene).

Giudici e avvocati generali sono nominati di comune accordo da governi di Stati membri per 6 anni e sono rinnovabili (in pratica di Corte fa parte almeno un giudice per ogni Stato membro).

Requisiti previsti per giudici e avvocati generali indipendenza e competenza professionale e tecnica. Stessi giudici di Corte provvedono poi a designare tra loro per 3 anni presidente, cui mandato è rinnovabile, e cancelliere, di cui fissano statuto.

La Corte di giustizia si riunisce normalmente in seduta plenaria, mapuò creare in suo ambito sezioni composte di 3 o 5 giudici, per procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o giudicare determinate categorie di affari, a condizioni previste da regolamento a tal fine stabilito. La Corte di giustizia deve riunirsi in seduta plenaria qualora ne faccia richiesta uno Stato membro o un’istituzione di Comunità che è parte in istanza.

La Corte di giustizia esercita innanzitutto controllo di legittimità su atti adottati congiuntamente da Parlamento europeo e da Consiglio, su atti di Consiglio, di Commissione e di Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, e su atti di Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici in confronti di terzi; tale competenza spetta a essa in prinmo e unico grado solo se chiamata a pronunciarsi su ricorso proposto da Stato membro, Consiglio, Commissione o, per tutelare loro prerogative, da Parlamento europeo e da BCE (ricorsi di legittimità proposti da persone fisiche o giuridiche attribuiti in primo grado a competenza di Tribunale di prima istanza, spettando a Corte di giustizia in questi casi solo giurisdizione di appello per soli motivi di diritto).

La Corte ha competenza a pronunciarsi su ricorsi in carenza, diretti a far accertare violazione da parte di Parlamento, Commissione, Consiglio o BCE di obbligo di prendere posizioni a cui tali istituzioni siano tenute in virtù di Trattato: anche in questo caso Corte competente a pronunciarsi su ricorsi in carenza solo se presentati da Stato membro, da istituzione o da BCE, mentre altri attribuiti in primo grado a cognizione di Tribunale di prima istanza e in appello a competenza di Corte di giustizia per soli motivi di diritto.

Spettano solo alla Corte di giustizia:

a) potere di pronunciarsi su ricorsi di infrazione promossi per violazioni di diritto comunitario da parte di Stato membro, altri Stati membri o Commissione;

b) potere di conoscere per rinvio di questioni interpretative di Trattato e di validità e interpretazione di atti di istituzioni comunitarie e di BCE che insorgano in procedimenti davanti a giudici nazionali;

c) potere di pronunciare, su domanda di Consiglio, di Commissione o di Stato membro, pareri su compatibilità con Trattato di accordi che Comunità intenda concludere con Stato terzo o con organizzazione internazionale.

A tali funzioni se ne aggiungono altre in materia di controversie per cui operi clausola compromissoria contenuta in contratti di diritto pubblico o di diritto privato stipulati da Comunità o per conto di essa, in materia di controversie tra Stati membri in connessione con oggetto di Trattato della Comunità Europea che le vengano sottoposte in virtù di compromesso, e in materia di attività di Banca europea per investimenti.


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