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domenica 20 luglio 2008

La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo

Alla fine della seconda guerra mondiale si ha la DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO, nel 1948, una dichiarazione di principio che non ha efficacia vincolante ma rappresenta un modello per gli stati di tutto il mondo in quanto tutti sono riconosciuti in essa, hanno adeguato la legislazione interna in conformità a tale dichiarazione, hanno determinato l’espandersi del convincimento della necessità di tutela dei diritti dell’uomo a livello internazionale.

Già nei secoli precedenti però Cesare Beccarla nel suo “dei diritti e delle pene” affermava che o l’atto posto in essere ha una rilevanza interna o altrimenti il capo di stato è immune e non può esser processato. Kant affermerà invece che l’atto inumano è tale se compiuto in qualsiasi parte del mondo. L’atto inumano non può godere di immunità. Inizia un processo a livello internazionale che coinvolge punti che si ritenevano immutabili nel diritto internazionale. L’articolo 2 comma 7 della carta dell’ONU tratta del dominio riservato, stabilendo il rapporto politico tra stati e cittadini.

La politica nazista di pulizia etnica era iniziata prima della seconda guerra mondiale contro cittadini tedeschi (zingari rom, omosessuali, andicappati). Basti ricordare lo stato della Cambogia nel quale ci furono 3 milioni di morti. La tutela dei diritti dell’uomo oggi esula dalla giurisdizione domestica. Se prima lo stato poteva fare ciò che voleva con i propri cittadini, oggi ha degli obblighi in tema di diritti dell’uomo. Tuttavia la dichiarazione del 1948 non è vincolante, quindi nessuno è soggetto ad inadempimento.

I Patti del 1966 sui diritti civili e politici sono aperti alla firma sui diritti sociali, economici e culturali. I trattati non si differenziano dalle dichiarazioni, si traducevano in un elencazione di diritti (diritto alla vita, libertà di religione….) che continuano ad esser presenti nei trattati seguenti.

(uno stato è più propenso a dichiararsi colpevole anziché riconoscersi stato violatore di un diritto dell’uomo perché dal 1948 è sorto un parametro per valutare uno stato, qualcosa di nuovo, il “rispetto dei diritti dell’uomo”, non per questo un rispetto assoluto). Nel 1950 a Roma per la prima volta viene firmato un trattato (seguito da 14 protocolli) che oltre a prevedere un elenco di diritti, da anche un sistema di garanzia dei diritti dell’uomo, elaborato dal consiglio d’Europa (organo internazionale), una carta sociale europea, una convenzione che si articola in una parte di elenco di diritti ed una seconda parte che disciplina un sistema di garanzia sussidiaria (riserva di legge). Gli stati evitano che altri individui o organizzazioni compiano violazioni di altri diritti, assumendo l’obbligo che essi stessi non violino tali diritti (Cassese). Dal 1948 un tarlo è attivissimo il quale ha determinato un processo che non da frutti immediati, ma sta cambiando il diritto internazionale verso un’attenzione globale dei diritti. Dal 1948 il tema dei diritti dell’uomo ha fatto passi in avanti. La convenzione è copiata dai paesi anglicani, ma essa concede al singolo individuo di convenire uno stato in uno processo internazionale (ma gli individui sono oggetti del diritto per il diritto inglese).

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