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martedì 15 luglio 2008

La condotta come elemento costitutivo di una fattispecie di reato

La condotta è un elemento costitutivo del reato. Essa indica il comportamento del soggetto che pone in essere un crimine e che è considerato tipico della norma per la realizzazione della fattispecie penale. Per il diritto penale la condotta non può esaurirsi in un mero movimento corporeo, ma è necessario che questo sia correlato e valutato anche alla luce della psiche e della consapevolezza dell’agire del reo.


A tal fine la condotta è stata variamente definita come: volontà che si realizza, movimento corporeo cagionato dalla volontà, attività finalisticamente rivolta alla realizzazione dell’evento tipico. Tali definizioni non sono però comprensive di tutti i possibili moduli di comportamento e si riferiscono unicamente ad una condotta intenzionalmente cagionata, ossia dolosa, ed estrinsecantesi in un’attività positiva del soggetto.

Per comprendere anche i comportamenti colposi e quelli negativi, c’è chi ha definito la condotta come ogni comportamento socialmente rilevante, non evitare l’evitabile, ossia un’omissione. Mentre la condotta attiva e la condotta dolosa sono concetti naturalistici, la condotta omissiva e quella colposa sono concetti normativi, essendo pensabili solo presupponendo, la prima, una norma impositiva dell’agire, la seconda, una norma cautelare.

Condotta commissiva: indica un comportamento attivo, un’azione intesa come movimento del corpo idoneo ad offendere l’interesse protetto dalla norma. Se l’azione per essere tipica deve articolarsi attraverso determinate modalità, il reato si dice a forma vincolata; se invece è sufficiente che l’azione sia idonea a cagionare l’evento tipico, il reato è a forma libera.

Condotta omissiva: indica un comportamento passivo di fronte ad una norma penale che ha funzione di comandare al soggetto di tenere una determinata condotta. Essa dunque consiste in un non facere quod debetur, ossia nel non compiere l’azione (che il soggetto ha il potere di compiere) che il soggetto ha il dovere di compiere. Pertanto l’omissione non ha un riscontro naturalistico, ma, non essendo pensabile se non sul presupposto di una norma impositiva dell’agire, ha un’essenza normativa. Il nostro ordinamento ha previsto due forme di reato a condotta omissiva: il reato omissivo proprio, che consiste nel mancato compimento dell’azione comandata e per la sussistenza del quale non occorre il verificarsi dell’evento: il reato omissivo improprio, che consiste nel mancato impedimento dell’azione materiale.

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