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venerdì 18 luglio 2008

Gli atti comunitari in ambito internazionale

Sono di tre tipi:

  1. REGOLAMENTI: hanno efficacia generale, si rivolgono a tutti gli stati membri, sono direttamente applicabili salvo non richiedano l’intervento del legislatore statale (sarebbe quello self-executing). Ha portata generale e non è emanato per un singolo, bensì per lo stato, per una categoria indeterminata di casi, ossia come la legge ordinaria dello stato. Ha efficacia piena.
  2. DIRETTIVA: è obbligatoria per quanto riguarda il risultato, ma non per il raggiungimento. Lascia libero lo stato di trovare il metodo per attuare il fine posto in essa. Abbiamo le cosiddette direttive negative con le quali lo stato non può porre in essere un risultato da raggiungere. Un tipo particolare sono le direttive dettagliate. Ma è un atto legittimo o illegittimo? Non è opportuno basarsi “sull’etichetta”. Se c’è incompetenza si tratta di regolamento e non di direttiva. L’effetto obbligatorio si avrà solo per il fine da raggiungere. Una direttiva, oltre ad indicare il fine, indica anche il mezzo per raggiungerlo. Resta obbligatorio individuare il fine. Che succede nelle direttive inattuale? Non tutte le direttive prevedono un termine per l’effetto orizzontale, deve esser esplicitato il mezzo per raggiungere il fine. Bisogna inoltre che il termine sia espresso e che lo stato non l’abbia attuata, debba valere come diritti incondizionati, con un nesso di causalità tra inattuazione e danno.
  3. DECISIONE: entra in vigore alla notifica. Influiscono in maniera diretta sui rapporti dei singoli cittadini, le singole imprese e i singoli stati membri. E’ l’atto giuridico tipico con il quale le istituzioni comunitarie regolano in maniera vincolante i singoli casi. Ha validità individuale. E’ vincolante in tutti i suoi elementi e vincola direttamente i destinatari.

Gli atti normativi dell’UE sono atti emanati da una comunità SOVRANANZIONALE.

Conforti dice che non bisogna guardare la denominazione bensì la natura, cioè anche se si chiama “direttiva” occorre verificare la competenza sulla materia (materie politiche) della CE, se si possono emanare direttive su quella materia, perché se c’è incompetenza, è semplicemente un regolamento e non una direttiva.

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