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martedì 22 luglio 2008

Cos’è la Conferenza di servizi?

Si tratta di uno strumento procedurale di carattere generale che consente un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento. Consiste in una o più riunioni di persone fisiche, esponenti delle diverse amministrazioni coinvolte, legittimate ad esprimerne definitivamente la volontà, convocate per discutere sulle questioni nell’ambito del procedimento.

La conferenza istruttoria è il modo tipico di acquisizione e di selezione degli interessi pubblici, con valutazione di merito in ordine all’opportunità di avvalersi di tale strumento, riservata alla p.a.

La conferenza decisoria è un procedimento di coordinamento strutturale, che permette di ottenere una decisione concordata, in maniera espressa o implicita e salvo il potere di determinare conclusioni unilaterali (14/3-bis), da parte dell’Amministrazione procedente (14/4).

La conferenza di conclude con una approvazione collettiva dell’iniziativa che ne costituisce l’oggetto e che si atteggia come una speciale tipologia di accordo amministrativo.

Resta ferma le disciplina della partecipazione degli interessati ai sensi degli artt.7 e ss. l.proc.amm. per la produzione di note e documenti, di cui si terrà conto in sede di conferenza.

Art. 14 (Conferenza di servizi)

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi (ISTRUTTORIA, di programmazione di future determinazioni realizzando il coordinamento e la composizione dei vari interessi in gioco [Art.20/3 legge 142/90 conferenza istruttoria obbligatoria e prodromica ad un accordo di programma “3. Per verificare la possibilità di concordare l’accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.”])

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l’amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti (la decisione pluristrutturata si trasforma in decisione collegiale unanime). (DECISORIA)

2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l’amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e 4 (sono previsti tempi certi per la conclusione delle procedure).

(comma così sostituito dall’articolo 17, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso la conferenza è convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione preposta alla tutela dell’interesse pubblico prevalente.

(comma introdotto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 163 del 1995, convertito dalla legge n. 273 del 1995)

3. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all’amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste (carattere tipico della conferenza decisoria è quella di considerare acquisito l’assenso delle Amministrazioni invitate in via tacita, nei casi di cui sopra).

3-bis. Nel caso in cui un’amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l’amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l’amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione e ai sindaci (comunicazione congiunta!). Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa deliberazione del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva. In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta (il dissenso espresso in sede di conferenza, può essere superato attraverso una determinazione unilaterale dell’Amministrazione procedente).

(gli ultimi due periodi sono stati così aggiunti dall’articolo 17, comma 2, legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 28, della legge n. 191 del 1998)

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, l’amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri (si ritiene applicabile solo se il promotore della conferenza è una amministrazione statale o locale; diversamente, se fosse previsto il potere sostitutivo anche per le amministrazioni regionali dissenzienti, ciò costituirebbe un vulnus all’autonomia delle stesse!).

4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesimi attività o risultato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente ovvero dall’amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

(i commi 3-bis, 4 e 4-bis sono stati così aggiunti o sostituiti dall’articolo 17, commi 2, 3 e 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

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