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venerdì 4 luglio 2008

Come si esercita il potere di revisione costituzionale?

Vi sono delle differenze fondamentali tra la funzione costituente e la Funzione di revisione costituzionale, in quanto la primo è un frutto di elaborazione originale e la seconda si basa su qualcosa di concreto e già sorto.

La REVISIONE COSTITUZIONALE è prevista dalla costituzione, è resa più difficile perché non deve esser paragonata alla riforma di legge ordinaria. “Ogni costituzione deve essere possibile e capace di cambiamento” (articolo della costituzione francese del 1793). La Costituzione della Repubblica del 1948 per venti anni non ha avuto nessuna revisione costituzionale. La costituzione deve avere una norma che permetta ad essa di adeguarsi al cambiamento del quadro internazionale e sociale. All’usura del tempo alcune costituzioni non reggono e devono quindi esser modificate. Anche l’integrità comunitaria richiede un cambiamento, come è accaduto per la Francia la quale ha dovuto inserire un titolo apposito nella sua costituzione dedicato alla comunità europea.

Le COSTITUZIONI FLESSIBILI sono più facilmente modificabili, anche se in concreto non è così in quanto anche esse sono in teoria difficilmente modificabili. Tocqueville afferma che è vietata la revisione costituzionale, ma ciò non è vero e la teoria del politologo in realtà non può reggere nella prassi. Lo Statuto albertino era una carta flessibile tanto da portare l’Italia al fascismo senza cambiarne formalmente i contenuti (nella sostanza lo statuto fu svuotato del tutto dal Duce). Lo stesso si può dire per la Costituzione di Weimar, anche se essa fu una COSTITUZIONE RIGIDA, la quale però, a causa di un suo stesso articolo (48) portò la Germania al nazismo.

La Costituzione della Gran Bretagna nonostante non sia scritta è rigidissima, frutto di consuetudini reiterate nel tempo e quindi difficilmente modificabili. L’Inghilterra è diversa da tutti gli altri ordinamenti.

Nel 1982 viene emanata la Costituzione cinese, la quale tuttavia rappresenta un elemento estraneo in una tradizione confuciana e comunista, stato in cui non vi è adesione al diritto, in quanto vi sono valori recepiti da secoli. In Cina la consuetudine è tale per i valori e non per il diritto, quindi è facile cambiarla perché il diritto non è difficile da cambiare in quanto non ha un valore storico. In Gran Bretagna invece è il contrario, il valore del diritto è importantissimo, si deve partire dal costituzionalismo dei grandi filosofi, e anche se non vi è una costituzione scritta, la consuetudine ha un valore fondato nel tempo e quindi forte. Di conseguenza è difficile da modificare, ma se vi è una modifica si applica in concreto in quanto è stata modificata in modo concreto nella prassi.

METODI DI PROCEDURA DI REVISIONE

È il Parlamento che modifica la costituzione. Può essere affidata ad un’assemblea ad hoc (assemblea costituente francese 1793). In Usa vi è ancora oggi un’assemblea specifica.

Tale potere in alcuni paesi è conferito all’ordinaria assemblea legislativa, la quale rimane la stessa assemblea legislativa che procede a tale modifica (Italia, Germania, Portogallo, Polonia, Albania).

Il potere di revisione può esser dato con la necessità di due approvazioni ad intervallo di tempo dalla stessa assemblea (Italia, Lituania, Algeria, Brasile). In alcuni paesi si ha un organo formato sul contesto di organi già esistenti con lo scopo di agire insieme, camera e senato che si associano e si fondono insieme. L’articolo 147 della costituzione della Romania sancisce che in caso di disaccordo si costituisce un’assemblea congiunta. In altri paesi il potere di revisione è affidato nella fase iniziale alla stessa assemblea in vigore, dopodichè è affidato ad una nuova assemblea che continua la procedura (Olanda, Islanda, Lussemburgo, Grecia).

In altri paesi per lo più di tipo federale si ha una revisione con partecipazione degli stati membri (Canada, Svizzera, Australia, USA).

In USA può partire o dal voto favorevole di 2/3 di ciascuna camera del congresso oppure dal voto di una maggioranza di apposito organo nuovo (convenzione nazionale) convocata dal congresso su proposta dei ¾ degli stati membri. La ratifica dell’emendamento può avvenire o ad opera degli organi legislativi o appunto di convenzioni. Non vi è un termine finale nel quale la procedura debba esser terminata (1799, Madison).

Il Parlamento vota la revisione ma deve esser confermato dal popolo con referendum (In Francia ciò avviene sempre, in Italia eventualmente).

5 commenti:

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