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Visualizzazione post con etichetta diritto dell'unione europea. Mostra tutti i post
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venerdì 18 luglio 2008

Gli atti comunitari in ambito internazionale

Sono di tre tipi:

  1. REGOLAMENTI: hanno efficacia generale, si rivolgono a tutti gli stati membri, sono direttamente applicabili salvo non richiedano l’intervento del legislatore statale (sarebbe quello self-executing). Ha portata generale e non è emanato per un singolo, bensì per lo stato, per una categoria indeterminata di casi, ossia come la legge ordinaria dello stato. Ha efficacia piena.
  2. DIRETTIVA: è obbligatoria per quanto riguarda il risultato, ma non per il raggiungimento. Lascia libero lo stato di trovare il metodo per attuare il fine posto in essa. Abbiamo le cosiddette direttive negative con le quali lo stato non può porre in essere un risultato da raggiungere. Un tipo particolare sono le direttive dettagliate. Ma è un atto legittimo o illegittimo? Non è opportuno basarsi “sull’etichetta”. Se c’è incompetenza si tratta di regolamento e non di direttiva. L’effetto obbligatorio si avrà solo per il fine da raggiungere. Una direttiva, oltre ad indicare il fine, indica anche il mezzo per raggiungerlo. Resta obbligatorio individuare il fine. Che succede nelle direttive inattuale? Non tutte le direttive prevedono un termine per l’effetto orizzontale, deve esser esplicitato il mezzo per raggiungere il fine. Bisogna inoltre che il termine sia espresso e che lo stato non l’abbia attuata, debba valere come diritti incondizionati, con un nesso di causalità tra inattuazione e danno.
  3. DECISIONE: entra in vigore alla notifica. Influiscono in maniera diretta sui rapporti dei singoli cittadini, le singole imprese e i singoli stati membri. E’ l’atto giuridico tipico con il quale le istituzioni comunitarie regolano in maniera vincolante i singoli casi. Ha validità individuale. E’ vincolante in tutti i suoi elementi e vincola direttamente i destinatari.

Gli atti normativi dell’UE sono atti emanati da una comunità SOVRANANZIONALE.

Conforti dice che non bisogna guardare la denominazione bensì la natura, cioè anche se si chiama “direttiva” occorre verificare la competenza sulla materia (materie politiche) della CE, se si possono emanare direttive su quella materia, perché se c’è incompetenza, è semplicemente un regolamento e non una direttiva.

sabato 5 luglio 2008

La corte di Giustizia comunitaria

La Corte di giustizia assicura rispetto di diritto in interpretazione e applicazione di Trattato. Ne fanno parte attualmente 15 giudici e 9 avvocati generali: deliberazioni devono essere prese con partecipazione di numero dispari di componenti (eventualmente più giovane si astiene).

Giudici e avvocati generali sono nominati di comune accordo da governi di Stati membri per 6 anni e sono rinnovabili (in pratica di Corte fa parte almeno un giudice per ogni Stato membro).

Requisiti previsti per giudici e avvocati generali indipendenza e competenza professionale e tecnica. Stessi giudici di Corte provvedono poi a designare tra loro per 3 anni presidente, cui mandato è rinnovabile, e cancelliere, di cui fissano statuto.

La Corte di giustizia si riunisce normalmente in seduta plenaria, mapuò creare in suo ambito sezioni composte di 3 o 5 giudici, per procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o giudicare determinate categorie di affari, a condizioni previste da regolamento a tal fine stabilito. La Corte di giustizia deve riunirsi in seduta plenaria qualora ne faccia richiesta uno Stato membro o un’istituzione di Comunità che è parte in istanza.

La Corte di giustizia esercita innanzitutto controllo di legittimità su atti adottati congiuntamente da Parlamento europeo e da Consiglio, su atti di Consiglio, di Commissione e di Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, e su atti di Parlamento europeo destinati a produrre effetti giuridici in confronti di terzi; tale competenza spetta a essa in prinmo e unico grado solo se chiamata a pronunciarsi su ricorso proposto da Stato membro, Consiglio, Commissione o, per tutelare loro prerogative, da Parlamento europeo e da BCE (ricorsi di legittimità proposti da persone fisiche o giuridiche attribuiti in primo grado a competenza di Tribunale di prima istanza, spettando a Corte di giustizia in questi casi solo giurisdizione di appello per soli motivi di diritto).

La Corte ha competenza a pronunciarsi su ricorsi in carenza, diretti a far accertare violazione da parte di Parlamento, Commissione, Consiglio o BCE di obbligo di prendere posizioni a cui tali istituzioni siano tenute in virtù di Trattato: anche in questo caso Corte competente a pronunciarsi su ricorsi in carenza solo se presentati da Stato membro, da istituzione o da BCE, mentre altri attribuiti in primo grado a cognizione di Tribunale di prima istanza e in appello a competenza di Corte di giustizia per soli motivi di diritto.

Spettano solo alla Corte di giustizia:

a) potere di pronunciarsi su ricorsi di infrazione promossi per violazioni di diritto comunitario da parte di Stato membro, altri Stati membri o Commissione;

b) potere di conoscere per rinvio di questioni interpretative di Trattato e di validità e interpretazione di atti di istituzioni comunitarie e di BCE che insorgano in procedimenti davanti a giudici nazionali;

c) potere di pronunciare, su domanda di Consiglio, di Commissione o di Stato membro, pareri su compatibilità con Trattato di accordi che Comunità intenda concludere con Stato terzo o con organizzazione internazionale.

A tali funzioni se ne aggiungono altre in materia di controversie per cui operi clausola compromissoria contenuta in contratti di diritto pubblico o di diritto privato stipulati da Comunità o per conto di essa, in materia di controversie tra Stati membri in connessione con oggetto di Trattato della Comunità Europea che le vengano sottoposte in virtù di compromesso, e in materia di attività di Banca europea per investimenti.


sabato 28 giugno 2008

Il Parlamento europeo: deficit democratico?

Il Parlamento europeo, a seguito dell’allargamento, riunisce i rappresentanti dei circa 400 milioni di cittadini dell'Unione europea. Dal 1979 i parlamentari sono eletti a suffragio universale diretto per un periodo di cinque anni. I seggi,

al 26 novembre 2004 nel numero di 731, sono ripartiti tra gli Stati membri in funzione della consistenza delle ri

spettive popolazioni. E’ la sede degli interessi dei cittadini (prima differenza con le organizzazioni

internazionali).

Le principali funzioni del Parlamento europeo sono le seguenti:

ü esamina le proposte della Commissione ed è associato al Consiglio nel processo legislativo, anche in qualità di colegislatore, secondo modalità differenti (procedura di codecisione, di cooperazione, parere conforme, parere semplice...);

ü esercita un potere di controllo sulle attività dell'Unione attraverso l'investitura della Commissione europea (e la facoltà di censurarla), nonché attraverso interrogazioni scritte od orali che può rivolgere alla Commissione e al Consiglio;

ü condivide con il Consiglio il potere di bilancio: il Parlamento vota il bilancio annuale, lo rende esecutivo attraverso la firma del Presidente del Parlamento e ne controlla l'esecuzione.

Il Parlamento europeo nomina inoltre il mediatore europeo, che ha il compito di ricevere i reclami dei cittadini dell'Unione riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'operato delle istituzioni o degli organi comunitari. Può infine creare commissioni temporanee d'inchiesta, la cui competenza non si limita all'attività delle istituzioni comunitarie, ma può essere estesa anche all'operato degli Stati membri nell'attuazione delle politiche comunitarie.

Il trattato di Amsterdam ha semplificato le procedure legislative, arrivando quasi a sopprimere la procedura di cooperazione (che continua ad applicarsi solo a pochi casi inerenti all'Unione economica e monetaria) e prevedendo una considerevole estensione del campo di applicazione della procedura di codecisione.

Anche il trattato di Nizza, entrato in vigore il 1° febbraio 2003, ha rafforzato il ruolo di colegislatore del Parlamento, grazie all'estensione della procedura di codecisione. Il trattato ha inoltre accordato al Parlamento il diritto di presentare ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee alle stesse condizioni previste per le altre istituzioni.

I regolamenti dell'unione europea: diretta applicabilità

Gli atti con i quali le istituzioni comunitarie possono intervenire maggiormente negli ordinamenti giuridici nazionali sono i regolamenti. Essi si distinguono per due aspetti assolutamente insoliti per il diritto internazionale:

il primo consiste nel loro carattere comunitario, cioè il fatto che, indipendentemente dai confini nazionali essi sanciscono lo stesso diritto in tutta la Comunità essendo uniformemente ed integralmente validi in tutti gli Stati membri. Pertanto, è vietato agli Stati membri applicare non integralmente le disposizioni di un regolamento o effettuare una scelta fra di esse, al fine di rimuovere quelle norme alle quali uno Stato membro si era già opposto nel corso della procedura di decisione o che contrastano con determinati interessi nazionali. Inoltre, uno Stato membro non può sottrarsi al carattere vincolante delle disposizioni di un regolamento, facendo riferimento a norme consuetudini del proprio diritto nazionale.

il secondo aspetto consiste nella loro applicabilità diretta, cioè il fatto che le disposizioni di un regolamento sono applicabili senza uno speciale ordine di esecuzione nazionale e conferiscono diritti o impongono doveri diretti ai cittadini della Comunità. Gli Stati membri, le loro istituzioni e le loro autorità sono direttamente vincolati dal diritto comunitario che devono osservare alla stessa stregua del proprio diritto nazionale.
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