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lunedì 14 luglio 2008

L'evento nel reato

Sul significato del termine evento inteso, secondo la definizione codicistica, come il risultato dell’azione od omissione, si sono scontrate nella dottrina penalistica due opposte teorie: secondo la c.d. concezione naturalistica l’evento consisterebbe nel risultato naturale della condotta umana, nella modificazione esteriore della realtà fenomenica prodotta dall’azione od omissione del soggetto agente. In una simile costruzione teorica l’evento è separato dal punto di vista spazio-temporale dalla condotta, e ad essa risulta legato da un nesso di causalità.


E’ evidente che intendendo il termine evento in questa accezione naturalistica si deve dedurne l’assenza in tutti i c.d. reati di pura condotta (o formali), nei quali si richiede appunto la semplice condotta di un soggetto, senza la necessità di una modificazione della realtà esterna. Al contrario, l’evento sarebbe chiaramente rinvenibile nei reati di evento (o materiali) nei quali risulta necessario che la condotta del soggetto agente produca anche un determinato effetto esterno. Secondo l’opposta concezione giuridica l’evento dovrebbe intendersi come lesione o messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma, e quindi come la stessa condotta del soggetto agente vista nella prospettiva dell’interesse protetto.

Nell’ambito di una simile opzione interpretativa il nesso di causalità è da intendersi in termini di derivazione logica più che strettamente temporale: è evidente, infatti, che se in alcuni reati l’offesa è distaccata temporalmente dalla condotta come nei reati di pura condotta in altri è contestuale ad essa, come nei reati di pura condotta. La conseguenza più rilevante di questa teoria è che essa, intendendo l’evento come lesione o messa in pericolo del bene protetto, lo postula come necessariamente presente in tutti i reati, anche di mera condotta. Il nostro c.p. sembra presentare appigli testuali a sostegno di ambedue le tesi.

A favore della concezione naturalistica sembrano potersi interpretare tutte le norme che, contrapponendo l’evento alla condotta, lo indicano come conseguenza dell’azione od omissione (artt. 40, 42, 43, 56, 116 c.p.). Al contrario, altre norme sembrano postulare necessariamente un evento inteso in senso giuridico: in particolare gli artt. 43 e 49 c.p. nel delineare gli elementi strutturali del reato doloso, colposo e impossibile non paiono potersi riferire all’evento naturalistico poiché, così facendo, non prenderebbero inspiegabilmente in considerazione i reati di pura condotta.

Per uscire dalle secche di una sterile contrapposizione dottrinale si è da ultimo affermato che il termine evento dovrebbe intendersi in due distinte accezioni, ossia in senso naturalistico quando si pongono problemi di causalità e in senso giuridico quando esso rilevi ad altro scopo, come a proposito del dolo o della colpa.

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