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martedì 22 luglio 2008

Il provvedimento amministrativo

Il provvedimento è composto da:

1. Intestazione, che indica l’autorità emanante

2. Preambolo, in cui sono enunciate le circostanze di fatto e di diritto

3. Motivazione, che indica le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto del provvedere

4. Dispositivo, che rappresenta la parte precettiva del provvedimento

Componente fondamentale del provvedimento è la volontà, intesa come volontà procedimentale, che è oggettivata cioè risultante dal procedimento nel suo complesso. La legge assegna il provvedimento ad una figura soggettiva, che in genere è una persona giuridica, un ente pubblico. Il provvedimento è un atto di disposizione inerente l’interesse pubblico che l’amministrazione DEVE perseguire, correlandosi con l’incisione delle altrui situazioni soggettive. Da qui discende il carattere autoritativa cioè l’imperatività, che si riscontra quando l’attività amministrativa può disciplinare gli altrui interessi anche senza il consenso di chi ne riceve gli effetti, che è elemento essenziale del provvedimento. Dato che il provvedimento riflette i medesimi caratteri del potere amministrativo, esso è:

· Unilaterale, il provvedimento è caratterizzato dal perseguimento unilaterale di interessi pubblici.

· Tipico, la possibilità per la PA di produrre in un caso puntuale e concreto una vicenda giuridica presuppone che il legislatore abbia ritenuto prevalente l’interesse pubblico rispetto a quello privato, attribuendo il potere all’amministrazione, descrivendo gli elementi in cui si articola e individuando l’effetto prodotto sulla situazione giuridica del destinatario dell’atto. Quindi la tipicità consiste nell’esigenza di una preventiva definizione del tipo di vicenda giuridica prodotta dall’esercizio del potere.

· Nominativo, la PA, per conseguire gli effetti tipici, ricorre a schemi individuati dalla legge.

La distinzione tra nominatività e tipicità si comprende con chiarezza se si pensa alle ordinanze di necessità ed urgenza, che sono atti nominati (in quanto previsti dall’ordinamento), ma i cui effetti non sono predefiniti dalla legge e quindi non sono completamente tipizzati.

In genere l’ordinamento appresta due tipi di limiti a garanzia dei privati:

1. la predefinizione dei tipi di vicende giuridiche che possono essere prodotte dall’amministrazione (tipicità)

2. la predeterminazione degli elementi del potere che può essere esercitato per conseguire quegli effetti (nominatività).

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