Conforti sostiene che le dichiarazioni di principio, solo in un determinato caso, hanno efficacia obbligatoria., quando nel testo della dichiarazione la violazione della disposizione è equiparata alla violazione di norme di diritto internazionale. In tal modo si ritiene dunque che quella dichiarazione è obbligatoria. Tuttavia sorge un dubbio: si è sicuri che quello atto sia effettivamente una dichiarazione di principio? Se gli stati avessero davvero voluto dare efficacia obbligatoria alla disposizione, ci sarebbe quindi un accordo, ossia la costituzione di un trattato, e quindi non una dichiarazione di principio. La dichiarazione di per sé non ha dunque efficacia obbligatoria.
Tutte le organizzazioni internazionali hanno il potere di emanare un atto che non è obbligatorio, ma esso è una semplice esortazione,
EFFETTO DI LICEITA’: è il riferimento ad un eventuale effetto della raccomandazione, ossia l’effetto di render lecito un comportamento in contrasto con una norma convenzionale.
Uno stato che segue le raccomandazioni di un’organizzazione internazionale, ha un comportamento qualificato ILLECITO, ma ha diritto di vedersi valutato tale comportamento come lecito perché è emanata da un’organizzazione internazionale.
La liceità della raccomandazione viene riconosciuta a certe condizioni:
v la raccomandazione deve esser legittima, ossia deve esser creata da un organo competente (la legittimità è giustificazione del potere) (un paese ha il commercio di caffè, se ad un tratto commercia sulle banane, effettuato da un altro stato, compie un atto illegittimo perché sono violate le regole di competenza).
v Non si può a priori definire se una raccomandazione sia legittima oppure no.
L’effetto di liceità può coprire il comportamento di uno stato soltanto a patto e a condizione che un atto sia attinente ad una vicenda o un rapporto con una norma di un altro trattato con un altro stato che deve esser membro della stessa organizzazione internazionale (Nato e Patto di Varsavia, due organizzazioni diverse, le raccomandazioni dell’una non valgono certo nei confronti dell’altra).
Nel rapporto tra due stati membri della stessa organizzazione internazionale, vi possono essere pareri contrari circa quella raccomandazione, uno stato può esprimersi in modo favorevole, ed un altro no. Tuttavia se uno stato ha votato contro può contestare l’effetto di liceità, ma non ne accetta la legittimità. Si va dalla piena obbligatorietà dell’atto a quella condizionata, e per finire a quella in cui non vi è proprio obbligatorietà.
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