L’articolo 3 rappresenta la base giuridica costituzionale per lo sviluppo di diritti linguistici (la nozione di minoranza non viene usata). Le minoranze sono altre e non quelle linguistiche.
Si può parlare però di nazionalità e di lingua spagnola e lingue ufficiali.
Si ha il dovere di conoscere la lingua ed il diritto di usarla (è molto raro che sia presente un dovere nella costituzione per quanto riguarda la conoscenza della lingua). Il castigliano è quindi la lingua ufficiale. E’ stato inserito questo articolo perché si è pensato che bisognava essere sicuri che lo spagnolo fosse considerato come lingua ufficiale.
1. Il castigliano è la lingua ufficiale dello Stato. Tutti gli spagnoli hanno il dovere di conoscerla e il diritto di usarla. 2. Le ulteriori lingue spagnole saranno altresì ufficiali nell'ambito delle rispettive Comunità Autonome conformemente ai propri Statuti. 3. La ricchezza del pluralismo linguistico in Spagna è un patrimonio culturale che sarà oggetto di speciale rispetto e protezione.
Il Valenciano è identico al catalano però rimane la distinzione tra i due, anche se solo formale.
Queste lingue sono ufficiali anche se la costituzione non lo dice.
COMUNITA’ AUTONOME: Catalogna, Valencia, Paesi baschi, Navarra e Galizia. In queste vi è una doppia lingua ufficiale sempre accanto allo spagnolo.
Gli statuti avrebbero stabilito la portata dell’ufficialità ma è già stabilita dalla costituzione stessa.
Le modalità linguistiche sono un patrimonio culturale che fonderà speciale oggetto di ricchezza e devono quindi essere rispettate.
Come si sviluppa la protezione linguistica?
Va di pari passo con l’evoluzione dello stato.
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