fatti semplici (documenti che il richiedente esibisce con la domanda)
acquisizione d’ufficio dei documenti già in possesso della PA.
acclaramenti tecnici: dichiarazioni di scienza redatti da uffici tecnici della PA. Viene posto un termine entro il quale gli atti medesimi debbono essere rilasciati: 90 gg. dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale il responsabile del procedimento deve chiede le valutazioni tecniche ad altro ufficio della PA.
Per esigenze istruttorie, il termine può essere sospeso e “ricomincia a decorrere, per una sola volta” dal momento della ricezione degli atti istruttori richiesti ovvero dalla prima scadenza del termine.
Acquisizione delle determinazioni delle altre Amministrazioni [Conferenza di servizi “istruttoria”];
Acquisizione di memorie scritte e documenti, che l’amm. ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento e provengano da uno dei soggetti indicati all’art.7 o intervenuti ai sensi dell’art.9 (titolari di interessi legittimi pretensivi e oppositivi, portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati, e portatori di interessi pubblici o privati).
[l’obbligo di tener in conto gli interessi così rappresentati nel procedimento rileva in sede di sindacato di legittimità del provv. finale].
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