Il MANDATO: è il contratto con il quale un soggetto (il mandatario) si obbliga nei confronti di un altro (il mandante) a compiere uno o più atti giuridici per conto di questo. Di solito il contratto è a titolo oneroso: il mandatario ha diritto a un compenso per l’attività svolta. In forza del mandato il mandatario è obbligato ad agire per conto del mandante e questo è obbligato a corrispondergli compenso.
Se il mandatario ha anche una procura, questo può agire anche in nome del mandante (mandato con rappresentanza). Se il mandato è senza procura (mandato senza rappresentanza), il mandatario agirà per conto del mandante ma in nome proprio, cioè assumerà lui i diritti e le obbligazioni che sorgono dal contratto concluso con il terzo. Egli poi ritrasferirà al mandante, tramite nuovo contratto, i diritti che ha acquistato e ha diritto ad un rimborso per quanto ha dovuto pagare al terzo. Del mandato senza rappresentanza si parla come di rappresentanza indiretta e di interposizione reale di persona. Il terzo contraente può agire solo nei confronti del mandatario. Per le cose mobili acquistate dal mandatario senza rappresentanza non occorre un contratto di ritrasferimento al mandante: questo può rivendicarle come proprie anche nei confronti di terzi. Il diritto del mandante sulle cose acquistate per proprio conto dal mandatario è inoltre protetto dalle pretese dei creditori del mandatario.
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