E’ un contratto con il quale le parti si obbligano, l’una nei confronti dell’altra, a concludere un futuro contratto del quale predeterminano il contenuto essenziale. Il contratto preliminare deve avere la stessa forma che la legge richiede per il contratto definitivo. Se una delle parti non adempie il preliminare l’altra parte può rivolgersi al giudice ed ottenere, se il preliminare non lo esclude, l’esecuzione forzata dell’obbligazione di contrattare.
Contratto definitivo da riprodurre: qui le parti concludono un contratto definitivo e si impegnano a ritrovarsi in un secondo momento per riprodurre il contratto in un documento avente la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Se la cosa perisce, essendo la proprietà già passata al compratore, il perimento della cosa per causa non imputabile all’alienante , non libera l’acquirente dall’obbligazione di pagare il prezzo.
Minuta di contratto: Le parti concordano su alcuni estremi del futuro contratto, ma non ancora su tutti. Se non si raggiunge un successivo accordo sui punti mancanti siamo in presenza di un contratto con oggetto non determinato, né determinabile, perciò nullo.
Programma di contratto: le parti si impegnano a instaurare fra loro trattative per la formazione di un possibile contratto, fissando tempo e modalità delle trattative.
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