In Italia vi sono minoranze non protette (dette per l’appunto deboli). La tutela costituzionale del Friuli Venezia Giulia e
Nel 2001 vi è stata una riforma costituzionale del titolo V ma non è ancora chiara la potestà legislativa fra stato e regione.
La lettura federalista è propensa a considerare tale materia come una potestà regionale.
Carrozza afferma che tutto è delle regioni, mentre Francesco Palermo sostiene che le minoranze linguistiche non sono una materia ma una dimensione (o materia trasversale) sia dello stato che delle regioni. Le conclusioni tuttavia non sono chiarite dal testo. E’ stata necessaria molta giurisprudenza da parte della corte costituzionale che ha chiarito la posizione con alcune sentenze. Prima era solo materia dello stato (perché rientrante nei principi fondamentali).
L’articolo 6 della costituzione italiana stabilisce che la repubblica tutela le minoranze linguistiche, ed è un principio fondamentale in quanto contenuto nella prima parte. Nei lavori della costituente però vi è stata una redazione travagliata perché secondo alcune posizioni politiche era inutile inserirlo perché bastava la disposizione dell’articolo 3. Altre posizioni invece volevano spostare tale articolo nel titolo V e metterlo insieme nelle norme riguardo le regioni.
(Non bisogna rovinare la tutela quando esiste un gruppo diverso dagli altri).
L’articolo 6 rappresenta un principio e quindi può essere direttamente applicato. Dubbi rimangono sul come applicarlo.
Si è spesso diviso le minoranze forti (francese e sloveno) dalle altre (isole linguistiche).
Le minoranze forti che potevano far parte di un altro stato erano quindi considerate notevolmente per paura di una possibile ed eventuale secessione, e questo crea anche un intreccio tra norme statali e norme internazionali.
- Convenzione Quadro
- Carta dei diritti e delle minoranze
- Accordo De Gasperi-Gruber: assimila la protezione della minoranza tedesca a livello internazionale. L’Italia si impegna a tutelare la minoranza tedesca, mentre l’Austria ha il compito di controllare l’operato dell’Italia. Questo accordo è venuto meno nel 1992 quando l’Austria è entrata a far parte dell’UE. Non c’era quindi più bisogno di controllo.
Non vi è invece tutela internazionale per la minoranza francese (anche perché
L’articolo 6 non dice quali sono le minoranze ma rimane l’idea, e si attua in concreto attraverso la legge statale.
La tutela del gruppo italiano, tedesco e ladino comporta una equiparazione delle lingue. Vi è questo unico strumento con cui si dice che l’italiano è la lingua ufficiale, perché di fatto la costituzione non dice nulla al riguardo. La protezione dei gruppi linguistici e delle minoranze è una questione squisitamente di interesse nazionale e la disposizione dell’articolo 6 ne evidenzia il contenuto, che deve essere tradotto in efficacia con lo statuto delle regioni speciali già nel 1948.
In fatti nello stesso anno dell’entrata in vigore della carta costituzionale vi è l’emanazione dello statuto del Trentino povero però di contenuti, mentre nel 1972 vi sarà un nuovo statuto che sarà molto completo e garantirà una tutela concreta delle minoranze. Attualmente si vuole creare una ulteriore innovazione, anche se ormai i contenuti sono stati definiti in concreto ed è difficile cambiarlo ulteriormente. Lo statuto del trentino proteggo il gruppo tedesco, sloveno e ladino.
Nel 1963 entra in vigore lo statuto del Friuli Venezia Giulia. Lo statuto del Friuli considera il friulano come una lingua considerata minoritaria, e si vuole ottenere una tutela della maggioranza della minoranza che non aveva protezione.
L’articolo 6 della costituzione ha una applicazione differita per il Friuli.
Lo statuto di autonomia della Val d’Aosta considera il francese ed il franco provenzale sullo stesso piano della lingua italiana. Vi è quindi una parificazione della lingua francese e italiana.
Anche Bolzano ha una legge sullo sloveno che diventa statale nel 1999 per attuare in concreto la protezione della lingua slovena.
Nel 1982 una sentenza della corte di costituzionale (sentenza 28/1982) aumenta la tutela della lingua slovena. Si attua quindi una maggior tutela attraverso la corte costituzionale. Se non si capisce tutto durante un processo si ha diritto ad ottenere una traduzione nella lingua in cui si capisce.
La sentenza 28/1982 è una sentenza interpretativa di rigetto.
Nel 1999 una legge viene estesa anche alle minoranze più piccole.
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