Nel 1978 viene stipulata la convenzione di Vienna sulla successione, ed essa pretende di esser una convenzione di codificazione. Detta convenzione non si limita a riscrivere il contenuto di norme consuetudinarie. Tale concetto di successione non è intenso in senso tecnico. Non sono obblighi trasmessi da uno stato che si estingue ad uno stato che si costituisce, bensì una successione particolare, specifica. In questa convenzione si ha una distinzione tra due tipi di trattati:
v TRATTATI LOCALIZZABILI
v TRATTATI NON LOCALIZZABILI
Se SI vuole localizzarlo si individua il luogo della firma. Mira a sottolineare l’eventuale organizzazione degli obblighi connessi con un certo luogo.
(Una parte di mare, nel Baltico, bagna
Quando la convenzione utilizza i termini “localizzabile o no” indica quelli che contengono obblighi connessi con il territorio oppure quelli che non presentano connessione. Nei trattati localizzabili non vanno annoverati quelli che definiscono i confini perché essi esauriscono la loro funzione al momento della loro entrata in vigore (oltretutto la determinazione dei confini non corrisponde mai a quella effettiva, ponendo il problema per stabilire entro cosa vi fosse il confine per esercitare la sovranità).
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