•Contratto (art.1321): accordo di 2 o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
ll rapporto giuridico deve essere patrimoniale: suscettibile di valutazione economica.
Alla base del contratto c’è l’accordo delle parti, cioè la loro concorde volontà.
Si parla di autonomia contrattuale.
Questa si manifesta in senso negativo: nessuno può essere costretto , contro il proprio volere, a concludere un accordo. Il contratto inoltre non produce effetti rispetto ai terzi che non hanno vi hanno preso parte
in senso positivo: libertà di scelta tra i vari tipi di contratto previsti dalla legge.
libertà di determinare il contenuto del contratto: ciascuna determinazione delle parti, inserita nel contratto prende il nome di clausola o patto. Le clausole nel loro insieme formano il regolamento contrattuale.
libertà di concludere contratti atipici: cioè contratti non previsti dalla legge, purchè siano meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Contratto bilaterale: le parti del contratto sono necessariamente 2 (es. vendita, locazione)
Contratto plurilaterale: le parti possono essere + di 2 es. contratto di società).
Parte del contratto: centro di imputazione di interessi. Il concetto di parte non coincide con quello di persona.; ciascuna parte può essere formata da + persone.
•Atti unilaterali: si distinguono dai contratti perché sono dichiarazioni di volontà di una sola parte, produttive di effetti giuridici. (es. procura). Sono, a differenza dei contratti a numero chiuso.
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