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venerdì 27 giugno 2008

tra pubblico e privato: esiste ancora la differenza nel diritto?

Il diritto inteso come materia di studio, è frazionato in una pluralità di settori, per una semplice finalità didattica. Esso non va studiato per settori ma per problemi, nella consapevolezza che esistono principi fondamentali del complessivo sistema.

La rigida distinzione tra diritto pubblico e diritto privato secondo la quale l’uno disciplinerebbe gli interessi dell’intera collettività e l’altro regolerebbe gli interessi dei singoli individui è oggi INSOSTENIBILE.

Si possono qualificare di diritto pubblico soltanto le regole costitutive di organizzazione che istituiscono e disciplinano il funzionamento interno dello stato e degli altri enti locali rappresentativi della sua sovranità.

E’ una distinzione meramente quantitativa, in quanto in ogni settore convivono norme pubbliche e private.

A volte prevale l’aspetto privatistico perché si soddisfa in via diretta l’interesse dei singoli (realizzando contemporaneamente l’interesse della collettività), altre volte invece prevale l’aspetto pubblicistico poiché si soddisfa in via diretta l’interesse della collettività (sempre finalizzato all’attuazione di interessi individuali ed esistenziali dei cittadini).

L’interesse pubblico non è più importante di quello privato ma un interesse di tutti o di molti, oppure semplicemente un interesse strumentale che deve esser soddisfatto affinché altri interessi individuali siano a loro volta soddisfatti. E’un interesse più ampio, ossia più generale, più astratto, quindi non più importante ed in tal modo non prevale sull’aspetto privatistico.

Non si subordina dunque un interesse privato ad un interesse pubblico, si limita o si nega la tutela di un interesse privato poiché dal complesso delle regole e principi rilevanti per l’ipotesi concreta risulta che un altro interesse, riferibile sempre ad individui, deve prevalere.

L’interesse pubblico è finalizzato alla tutela della persona. L’autorità dello stato è nella legittimità dei suoi principi. Lo stato moderno è caratterizzato non da un rapporto di subordinazione del cittadino alla sua sovranità, ma dall’impegno costituzionalmente garantito di realizzare l’interesse delle persone singole.

Compito dello stato è non tanto quello di imporre ai cittadini un suo interesse superiore quanto quello di realizzare la tutela dei diritti fondamentali.


Quindi per concludere sono di diritto civile (e quindi non diritto privato, perché il termine civile indica il diritto inteso in condizioni di uguaglianza, il diritto di tutti) le regole ed i principi riconducibili al principio di eguaglianza, sono di diritto pubblico le norme che istituiscono una differenza tra soggetti comuni (i privati) ed altri soggetti, definiti enti, che hanno una autorità. Il diritto civile non è in antitesi con il diritto pubblico, bensì solo una branca del diritto che raccoglie gli istituti attinenti alla struttura della società e al vivere dei cittadini, è il diritto dei cives titolari di diritti nei confronti anche dello stato.

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