Organo di controllo della gestione nelle società di capitali e nelle cooperative. È un organo necessario della società per azioni e della società in accomandita per azioni, mentre nella società a responsabilità limitata la sua nomina è obbligatoria solo se il capitale non è inferiore a 200 milioni di lire o se è stabilità nell’atto costitutivo. Il collegio sindacale è nato nella prassi societaria come strumento di controllo sulla gestione degli amministratori in favore dell’assemblea dei soci.
Ma la crisi dell’assemblea come vero centro di potere nelle società di maggiori dimensioni non poteva che estendersi al collegio sindacale. Questo è infatti emanazione delle maggioranze assembleari di cui sono espressione anche gli amministratori. Le stesse maggioranze nominano quindi sia i controllori che i controllati. I sindaci sono poi quasi del tutto sprovvisti di autonomi poteri sanzionatori: il loro potere di intervento si concretizza essenzialmente in segnalazioni all’assemblea.
Il collegio sindacale si compone di 3 o 5 membri effettivi, soci o non soci. Devono essere inoltre nominati due sindaci supplenti. I sindaci sono nominati per la prima volta nell’atto costitutive successivamente dall’assemblea. Restano in carica per un triennio, e non possono essere revocati se non per giusta causa.
Il collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre: di tali riunioni va redatto processo verbale, che viene trascritto nell’apposito libro. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee e possono assistere alle riunioni del comitato esecutivo.
Il compito principale attribuito al collegio sindacale è quello di controllare il generale andamento della gestione sociale e, specificamente, di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze delle scritture contabili.
I sindaci hanno altresì funzione di amministrazione sostitutiva in caso di inadempimenti da parte degli amministratori. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione dell’assemblea.
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