Sono documenti che incorporano un diritto; l’incorporazione del diritto nel documento importa che la creazione del documento implichi il sorgere del diritto in conformità di quanto risulta dal documento stesso e che l’acquisto del documento implichi l’acquisto del diritto.
I titoli di credito sono regolati da alcuni principi fondamentali:
a) il principio di autonomia, secondo cui colui che acquista in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità alla sua legge di circolazione, acquista la proprietà del documento e conseguentemente la titolarità del credito incorporato, anche se colui che trasferisce il documento non ne è proprietario.
b) il principio di letteralità - astrattezza, secondo cui la proprietà del documento implica la titolarità del diritto i esso incorporato secondo le modalità risultanti dal documento stesso: colui che risulta debitore in base a un titolo di credito può infatti legittimamente rifiutare il pagamento dello stesso solo se il titolo o se la sua firma è stata falsificata, se era incapace al momento dell’emissione del titolo, se mancano le condizioni previste dalla legge per esperire l’azione giudiziaria o se esistono rapporti personali con colui che chiede il pagamento del titolo.
c) l’acquisto del titolo secondo la legge di circolazione importa l’acquisto della c.d. legittimazione, e cioè fa sì che l’acquirente possa chiedere il pagamento delle somme portate dal titolo senza dovere fornire la prova di essere venuto legittimamente in possesso del documento.
Il titolo può essere trasferito in modi diversi a seconda che si tratti di un titolo al portatore, all’ordine o nominativo. I primi si trasferiscono con la semplice consegna del documento (obbligazioni di società); i secondi con la consegna del documento e con la girata (cambiale, assegno); gli ultimi mediante la consegna del documento ed una doppia annotazione (detta transfer) sul titolo e sul registro dell’emittente (azioni di società).
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