Lo scopo della cooperativa è quello di ottenere dalla gestione in comune di un’attività economica beni di consumo, occasioni di lavoro o servizi a condizioni migliori di quelle offerte dal mercato.
La cooperativa è configurata dal legislatore come una società avente scopo mutualistico. Si tratta di una società del tutto particolare che si differenzia da quelle di persone come da quella di capitale, essendo l’organizzazione sociale costituita da elementi personali e capitalistici. Elemento caratteristico della cooperativa è la mutualità.
Si riconoscono due filoni, portati rispettivamente a ritenere contrapponibile e no lo scopo mutualistico a quello lucrativo, mentre una terza corrente, affine alla seconda, tende a ricondurre la cooperativa nell’ambito delle associazioni.
La legge Basevi ritiene in via presuntiva rispettata la mutualità, per le cooperative che intendono accedere alle agevolazioni fiscali, qualora nello statuto vengano contemplate le seguenti clausole: a) divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore alla ragione dell’interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; b) divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale; c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale a scopo di pubblica utilità conforme allo spirito mutualistico.
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