La commissione e la spedizione costituiscono due sottotipi di uno stesso contratto, il mandato, e si caratterizzano essenzialmente in funzione dell’oggetto dell’incarico.
Il contratto di spedizione è il mandato con il quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie (1737).
Il commissionario e lo spedizioniere agiscono in nome proprio se pure per conto del mandante; essi acquistano i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti posti in essere con i terzi anche se questi hanno conoscenza della loro qualità di commissionario e di spedizioniere, né i terzi hanno rapporto alcuno con il mandante, nei confronti del quale quindi non potrebbero agire per il soddisfacimento dei loro crediti verso il commissionario o lo spedizioniere.
Il commissionario e lo spedizioniere devono eseguire l’incarico con la diligenza del buon padre di famiglia; devono attenersi alle istruzioni date dal committente. Il commissionario e lo spedizioniere hanno diritto a un compenso per la loro attività, che viene stabilito dal contratto o, in mancanza, dalle tariffe professionali e dagli usi, compenso che prende il nome di commissione o provvigione.
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