L’illuminismo penale
- Illuminismo = razionalizza il DP con posizioni + garantiste (diminuisce rischi di arbitrio, + garanzie x colpevole – x cui NON devono esserci misure di inutile crudeltà -)
- principi penali illuministici:
1) principio di legalità = certezza del diritto (ergo > protezione interessi collettivi
2) giudice = bocca della legge (no discrezionalità ma applicazione di ‘meccanico’ sillogismo giudiziario)
3) danno sociale = unica cosa da punire (x tutelare collettività)
4) necessità e proporzione della pena = applicabilità solo nei casi che FTvamente lo richiedono (e in proporzione al danno sociale provocato da atto illecito)
- Principi accantonati in periodi di autoritarismo ma SEMPRE sottesi a applicazione norme penali x casi concreti
- “Dei delitti e delle pene” di Cesare Beccaria = compendio importantissimo x una politica criminale razionale e moderna (dopo 1764 Beccaria ebbe grande fortuna Ita e estero) à ILLUMINISMO PENALE
- 1786 Granducato di Toscana = riforma Leopoldina (mitigazione delle pene, proporzionalità, tipizzazione dei reati, eliminazione della tortura, abolizione prove privilegiate)
- 1789 Dichiarazione dei diritti dell’uomo (es. principio di legalità, dannosità sociale, necessità e proporzione delle pene, presunzione di innocenza ecc.)
- 1791 = codice penale F rivoluzionario
- 1810 codice penale napoleonico = regresso à reintroduzione pena di morte, pene infamanti e odiose (gogna, marchio, confisca ecc.), tentativo = consumazione, delitti contro lo Stato puniti severamente ecc.
- fine ‘800 = Pellegrino Rossi (ritorno di principio di retribuzione male pena/male delitto)
3. e 4. La nascita della moderna scienza penalistica italiana e la cd scuola classica
- la dottrina penalistica italiana è influenzata dalla nascita di 2 scuole
1) scuola classica: da 2a ½ ‘800: à Francesco Carrara à fondamenti illuministici
à anche su principi di natura spirituale
2) scuola positiva: fine ‘800 ca: à Cesare Lombroso à ‘positiva’ x’ basata su
à Raffaele Garofalo à ‘positivismo criminologico’
à Enrico Ferri à (cioè estensione di ‘positivismo filosofico
anche a diritto penale e criminologia)
- 2 differenti concezioni di reato:
1) concezione classica = reato = ente giuridico commesso da un agente con libero arbitrio; per la libera scelta di commettere l’atto illecito, l’agente subisce una PENA RETRIBUTIVA per ristabilire l’ordine sociale turbato
2) concezione positiva = il reato è un elemento bio-psicologico della società ed è commesso da un agente PERICOLOSO SOCIALMENTE la cui sanzione deve essere una PENA PREVENTIVA (il fine quindi è non castigare ma recuperare alla vita sociale)
- i tre esponenti della scuola positiva:
1) Cesare Lombroso: aspetti biologici del soggetto proteso al reato (caratteristiche fisiche/conformazioni biologiche danno propensione al delitto). Tesi scientificamente non comprovate; Lombroso individua:
a) delinquente nato
b) delinquente d’occasione
c) delinquente per passione
2) Raffaele Garofalo: aspetti psicologici del soggetto proteso al reato (caratteristiche psicologiche abnormi portano a delitto); Garofalo individua:
a) delinquente pazzo
b) delinquente nato incorreggibile
c) delinquente per abitudine acquisitiva
d) delinquente per passione
3) Enrico Ferri: aspetti ambientali portano il reo a delinquere (x questo è meglio agire con correttivi sull’ambiente esterno – detti SOSTITUTIVI PENALI – x eliminare sconnessioni ambientali e sociali che portano a delinquere. Tesi scientificamente più credibili
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