Le scritture contabili, ossia il libro giornale ed il libro inventario, hanno efficacia obbligatoria.
Il secondo comma dell’articolo 2214 definisce le scritture contabili innominate, che dipendono dal criterio secondo il quale è l’imprenditore che stabilisce quali siano. Sarà la scienza economico-contabile a stabilire quale siano quelle necessarie. Altra cosa sono le scritture facoltative oppure le scritture contabili obbligatorie di natura fiscale o previdenziale (libro matricola, libro infortuni, libro fattura).
Sanzione: è prevista per tutte le scritture mancate (mancata tenuta), ed è prevista dalle apposite leggi (in quanto si hanno le sanzioni penali e quelle civili). La sanzione è riferita ad una scrittura obbligatoria ciclistica.
Il bilancio non è una scrittura contabile bensì un documento obbligatorio di sintesi, diverso quindi dalle scritture contabili. Le conseguenze comprendono l’efficacia probatoria. Una qualunque annotazione è una dichiarazione di scienza, non fa quindi prova per chi redice. Se tuttavia scrivo una dichiarazione a me sfavorevole, il legislatore presuma sia una prova, un onere probatorio, un fatto accertato dalla dichiarazione.
La regola generale quindi è quella che afferma che le dichiarazioni di scienza a sfavore dell’autore possono avere efficacia probatoria e quelle a favore dell’autore non fanno mai prova. Ovviamente si può sempre provare il contrario.
3 commenti:
La ringrazio per Blog intiresny
leggere l'intero blog, pretty good
imparato molto
Posta un commento